RegolamentoCapo II

Art. 166

In vigore dal 26 mag 1908
Tanto nel caso che il Consiglio scolastico sia chiamato ad approvare la dispensa deliberata dal Comune, quanto nell'altro che la deliberi di sua autorità, il Consiglio stesso, ad istanza del maestro o di propria iniziativa, può procedere a nuove indagini, disporre che il maestro sia sottoposto a nuova visita medica collegiale e stabilire un periodo di osservazione, durante il quale egli è considerato come assente dalla scuola per legittima causa di malattia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-166

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Art. 166 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo