Art. 163
RegolamentoCapo II

Art. 163

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In vigore dal 26 mag 1908
Prima di deliberare la dispensa, il Comune deve preavvisare il maestro interessato comunicandogli copia dei verbali di visita o dei rapporti dell'ispettore e dei certificati medici e prefiggendogli un congruo termine per presentare le sue deduzioni. L'osservanza di questa formalità deve risultare dalla deliberazione, nella quale saranno anche trascritte le eventuali deduzioni del maestro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-163