Art. 18

In vigore dal 2 set 1905
Con un regolamento da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dopo sentito l'avviso del Consiglio dei professori e della Giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, la misura delle tasse scolastiche, le norme per la gestione del laboratorio e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-18

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