Art. 21
In vigore dal 2 set 1905
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1905.
VITTORIO EMANUELE.
A. Fortis.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-21