Art. 20
In vigore dal 2 set 1905
Per tutti i casi in cui non sia stato provveduto nel presente decreto o nel regolamento, di cui all', sono applicabili alla R. scuola di tessitura le norme ordinate nella legge e regolamenti in vigore sulle scuole tecniche e ginnasiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-20