Art. 20

In vigore dal 2 set 1905
Per tutti i casi in cui non sia stato provveduto nel presente decreto o nel regolamento, di cui all', sono applicabili alla R. scuola di tessitura le norme ordinate nella legge e regolamenti in vigore sulle scuole tecniche e ginnasiali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-20

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