Art. 19
In vigore dal 2 set 1905
Pel primo biennio di funzionamento della scuola, il Ministero potrà, su proposta della Giunta di vigilanza, ammettere al primo corso della scuola medesima alunni sforniti di licenza da scuola tecnica, da scuole d'arti e mestieri e commerciali inferiori, previo però regolare esame di ammissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-19