Art. 14

In vigore dal 2 set 1905
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento disciplinare della scuola e del laboratorio, all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale dell'officina, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate riferisce al Ministero per gli opportuni provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-14

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