Art. 9

In vigore dal 2 set 1905
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese, durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richiede, in seguito a convocazione del presidente, o dietro domanda scritta da almeno due consiglieri. Le adunanze della Giunta sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengano alle adunanze di essa per due mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-9

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