Art. 13
In vigore dal 2 set 1905
Gli insegnanti titolari ed i capi-officina saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministero. Il direttore sarà scelto dal ministro fra il personale insegnante.
Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi farà parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.
Gli insegnanti titolari saranno nominati con decreto Reale, ed i capi-officina con decreto Ministeriale.
Gli insegnanti incaricati saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sopra proposta della Giunta.
Il personale di servizio sarà nominato dalla Giunta con l'approvazione del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-13