Art. 8

In vigore dal 2 set 1905
L'Amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un rappresentante del Ministero, di un delegato della Provincia, di uno del Comune, di uno della Camera di commercio di Napoli e del direttore della scuola. Saranno pure rappresentati nella Giunta con un proprio delegato gli altri enti che contribuiranno nelle spese di mantenimento della scuola con un tributo non inferiore alle lire tremila annue. Il delegato del Ministero è presidente della Giunta, la quale elegge fra i suoi membri il vice-presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-8

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Art. 8 Che istituisce in Napoli una scuola regia di tessitura alle dipendenze del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. — Testo vigente | Portale Normativo