Art. 5
In vigore dal 2 set 1905
Possono essere ammessi al primo corso della scuola i giovani che abbiano compiuto l'età di 12 anni, ed abbiano superato l'esame di licenza dalla scuola tecnica, da una scuola d'arti e mestieri o commerciale inferiore.
Non sono ammessi uditori in nessun corso.
Per il passaggio da un corso all'altro è obbligatorio l'esame di promozione.
Alla fine dei corsi la scuola rilascia, agli alunni che abbiano superato gli esami di licenza, un diploma nella forma che sarà determinata dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-5