Art. 3
In vigore dal 2 set 1905
La scuola ha lo scopo di dare una conveniente preparazione teorico-pratica ai giovani, i quali vogliono dedicarsi alla fabbricazione dei tessuti, con speciale riguardo alla tessitura della lana e del cotone e della canapa.
La scuola impartisce anche gl'insegnamenti essenziali in ordine al disegno delle stoffe ed alla tintura dei filati e dei tessuti; e comprende laboratori per le esercitazioni pratiche di tessitura.
Alla scuola potrà essere annesso un corso serale di perfezionamento per operai delle arti tessili.
È in facoltà del Ministero di aggiungere alla scuola altri insegnamenti affini, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-3