Art. 2

In vigore dal 2 set 1905
Alle spese di mantenimento della scuola sarà provveduto col contributo annuo del Ministero di agricoltura, industria e commercio in L. 16,000 con gli eventuali concorsi di altri enti e coi proventi delle tasse scolastiche. Oltre che alle spese di mantenimento le suddette somme saranno destinate a provvedere nei primi anni alle spese d'impianto della scuola. A queste ultime spese sarà altresì destinata la somma di L. 20,000, da ripartirsi per metà in ciascuno dei due esercizi 1904-1905 e 1905-1906 e da prelevarsi dalla somma di L. 50,000 di cui all'art. 37 della legge 8 luglio 1904 n. 351.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Che istituisce in Napoli una scuola regia di tessitura alle dipendenze del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. — Testo vigente | Portale Normativo