Art. 2
In vigore dal 2 set 1905
Alle spese di mantenimento della scuola sarà provveduto col contributo annuo del Ministero di agricoltura, industria e commercio in L. 16,000 con gli eventuali concorsi di altri enti e coi proventi delle tasse scolastiche. Oltre che alle spese di mantenimento le suddette somme saranno destinate a provvedere nei primi anni alle spese d'impianto della scuola. A queste ultime spese sarà altresì destinata la somma di L. 20,000, da ripartirsi per metà in ciascuno dei due esercizi 1904-1905 e 1905-1906 e da prelevarsi dalla somma di L. 50,000 di cui all'art. 37 della legge 8 luglio 1904 n. 351.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-2