Art. 10
In vigore dal 2 set 1905
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;
b) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, i ruoli del personale;
g) quando il direttore della scuola lo richieda, propone premi e onorificenze agli insegnanti ed al personale non insegnante più meritevole, o censure o punizioni a quelli che mancano ai loro doveri;
h) vigila sulla buona manutenzione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gl'inventari siano regolarmente tenuti;
i) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;
k) esercita le funzioni di patronato pel collocamento degli alunni licenziati dalla scuola;
l) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati concessioni di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, fondazione di borse di studio per l'interno e per l'estero a favore degli alunni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-10