Art. 15
In vigore dal 2 set 1905
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari ed i programmi d'insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, sceglie i libri di testo, fa le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi, a norma del regolamento di cui all'.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce inoltre una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-15