Regolamento›Capo IV
Art. 46
In vigore dal 12 ago 1904
Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente articolo, la rappresentanza del consorzio formula le modificazioni allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell', lett. a), b), c), d), e), f), k) e con l'aggiunta di quelle:
1° per la divisione dei terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica;
2° per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di beneficio, da ciascun proprietario direttamente interessato;
3° per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio;
4° pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione;
5° per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica, la liquidazione e il riparto;
6° per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica.
Nel mese successivo il disegno delle modificazioni e quello del nuovo statuto è sottoposto all'approvazione del consorzio, osservandosi pei consorzi nuovamente istituiti le norme dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-46