Art. 46
RegolamentoCapo IV

Art. 46

84 / 170
In vigore dal 12 ago 1904
Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente articolo, la rappresentanza del consorzio formula le modificazioni allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell', lett. a), b), c), d), e), f), k) e con l'aggiunta di quelle: 1° per la divisione dei terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica; 2° per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di beneficio, da ciascun proprietario direttamente interessato; 3° per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio; 4° pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione; 5° per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica, la liquidazione e il riparto; 6° per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica. Nel mese successivo il disegno delle modificazioni e quello del nuovo statuto è sottoposto all'approvazione del consorzio, osservandosi pei consorzi nuovamente istituiti le norme dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-46