Regolamento›Capo IV
Art. 46
84 / 170In vigore dal 12 ago 1904
Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente articolo, la rappresentanza del consorzio formula le modificazioni allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell', lett. a), b), c), d), e), f), k) e con l'aggiunta di quelle:
1° per la divisione dei terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica;
2° per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di beneficio, da ciascun proprietario direttamente interessato;
3° per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio;
4° pel riparto dei contributi nelle spese di manutenzione;
5° per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica, la liquidazione e il riparto;
6° per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica.
Nel mese successivo il disegno delle modificazioni e quello del nuovo statuto è sottoposto all'approvazione del consorzio, osservandosi pei consorzi nuovamente istituiti le norme dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-46