Regolamento›Capo II
Art. 31
In vigore dal 12 ago 1904
Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati, la deputazione provvisoria lo trasmette al prefetto insieme ai verbali delle assemblee generali, riferendo sulle modificazioni ed osservazioni presentate.
Il prefetto invia gli atti col proprio avviso al Ministero dei Lavori Pubblici che, ai termini delll', provvede all'approvazione definitiva dello statuto con le necessarie modifiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-31