RegolamentoCapo II

Art. 30

In vigore dal 12 ago 1904
La deputazione provvisoria richiede al prefetto la pubblicazione del disegno di statuto e la convocazione delle assemblee generali dei consorzi e dei proprietari interessati. La convocazione deve avvenire in un giorno festivo posteriore al termine delle pubblicazioni, con le norme stabilite negli a 26. La deputazione provvede per la presidenza dell'assemblea generale dei proprietari interessati, anche se distinti in sezioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-30

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