Regolamento›Capo III
Art. 34
In vigore dal 12 ago 1904
La concessione delle opere di bonifica di 1ª categoria può essere accordata:
a) ad una delle provincie o ad uno dei comuni interessati;
b) all'associazione volontaria di provincie, comuni, o di questi e di quelle insieme;
c) al consorzio speciale di bonifica esistente, od istituito a termini degli ;
d) ad uno dei consorzi che, secondo l', funzioni come consorzio speciale di bonifica; ma in tal caso gli altri consorzi e proprietari interessati non possono essere costretti a pagare il loro contributo con decorrenza anteriore a quella stabilita dalle tabelle allegate al testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-34