RegolamentoCapo III

Art. 37

In vigore dal 12 ago 1904
Prima di fare la domanda à termini del precedente articolo, il richiedente può presentare, per una istruttoria preliminare, un progetto di sola massima, corredato del piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo. Il prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, trasmette il progetto alla Commissione tecnica centrale, che ne riferisce al Ministero dei Lavori Pubblici. Il Ministero, promosso il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, comunica al richiedente le proprie osservazione sul progetto di massima, salva e riservata ogni ulteriore decisione in merito alla concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-37

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