RegolamentoCapo III

Art. 41

In vigore dal 12 ago 1904
Il prefetto dispone la pubblicazione: a) del piano particolareggiato di esecuzione con l'elenco delle ditte espropriande; b) del ruolo dei contributi, avvertendo gli interessati che sono ammesse opposizioni per soli errori di fatto verificatisi nell'applicazione delle misure e dei criteri stabiliti nel progetto economico già definitivamente approvato. Sulle opposizioni provvede il Ministero dei Lavori Pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-41

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