Regolamento›Capo IV
Art. 44
In vigore dal 12 ago 1904
Quando una bonifica è presso ad essere ultimata, il Ministero provvede a far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere, da cui risultino:
a) l'indicazione del consorzio speciale istituito à termini degli , od in mancanza l'elenco dei consorzi compresi per intero nel perimetro della bonifica e delle proprietà direttamente interessate, compilato in conformità dell', numeri 1 e 2;
b) l'elenco delle proprietà indirettamente interessate, con le indicazioni prescritte dall', n. 2, per quelle direttamente interessate; col loro riparto in zone o classi in ragione di beneficio, ai termini dell' del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195; e con la determinazione della quota percentuale nelle spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in essa compreso;
c) l'elenco delle rendite specificate nell' della citata legge col loro ammontare.
Con il manifesto di pubblicazione il prefetto, quando non esiste il consorzio speciale istituito à termini degli :
1° invita i presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a deliberare entro congruo termine sulla costituzione volontaria del consorzio e sulla nomina della deputazione provvisoria, secondo gli a 27;
2° designa i presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari che in caso di costituzione obbligatoria del consorzio di manutenzione debbono formare la deputazione provvisoria, prescelti in modo che consorzi e proprietari direttamente interessati sieno egualmente rappresentanti in ragione d'estensione e d'imposta erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro della bonifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-44