RegolamentoCapo IV

Art. 45

In vigore dal 12 ago 1904
Scaduto il termine delle pubblicazioni, il Ministero statuisce sui reclami e provvede: a) all'approvazione dell'elenco delle proprietà indirettamente interessate col riparto in zone o classi, e alla determinazione dell'aliquota di contributo nelle spese di manutenzione per ciascuna zona o classe; b) alla costituzione, anche coattiva, del consorzio di manutenzione e alla nomina della relativa deputazione provvisoria, se non esiste consorzio speciale. Nel caso di cui al copoverso b) le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano dei componenti della deputazione provvisoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-45

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