Regolamento›Capo V
Art. 51
In vigore dal 12 ago 1904
I consorzi di bonifica, qualunque sia lo scopo onde furono istituiti, funzionano con le norme dei rispettivi statuti.
Ai consorzi sono applicabili:
a) gli articoli 188 a 193, 195 a 197 e 292 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164;
b) l'articolo 194, nn. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, salvo che si tratti di operazione o di spesa autorizzata od approvata dal Ministero;
c) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, in quanto gli statuti non dispongano altrimenti per le deliberazioni dell'assemblea generale e delle rappresentanze consorziali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-51