Regolamento›Capo V
Art. 55
In vigore dal 12 ago 1904
I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica sono approvati dall'ingegnere capo del Genio civile sino all'importo di L. 12,000 e dal Ministero dei lavori pubblici, sentito l'ingegnere capo, negli altri casi.
Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti.
Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare, anche in base a progetto sommario non regolarmente approvato, l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili, informandone telegraficamente l'ufficio del Genio civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-55