RegolamentoCapo V

Art. 52

In vigore dal 12 ago 1904
I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo stabilito negli statuti consorziali, che regolano altresì i casi di nuove elezioni. Essi prestano gratuitamente l'opera loro, salvo rimborso delle spese necessarie ed effettivamente sostenute.
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