Regolamento›Capo V
Art. 52
In vigore dal 12 ago 1904
I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo stabilito negli statuti consorziali, che regolano altresì i casi di nuove elezioni.
Essi prestano gratuitamente l'opera loro, salvo rimborso delle spese necessarie ed effettivamente sostenute.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-52