Regolamento

Art. 6

In vigore dal 1 dic 1899
Spetta al consiglio direttivo, oltre alle attribuzioni di cui negli articoli seguenti: a) di formare in ogni anno l'orario della scuola e di compilare i programmi d'insegnamento, i quali devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio; b) di proporre alla camera di commercio, per essere sottoposte, col voto della medesima all'approvazione del Ministero suddetto, tutte quelle aggiunte o modificazioni al presente ordinamento che, colla pratica, potranno riconoscersi necessarie; c) di determinare il tempo e la modalità degli esami e della premiazione; d) di presentare, entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento della scuola, che sarà comunicata al Ministero ed alla camera di commercio; e) di compilare i bilanci preventivo e consuntivo in tempo opportuno, e sottoporli all'esame della camera di commercio ed all'approvazione del Ministero; f) di provvedere alle riscossioni ed alle spese, in conformità del bilancio approvato; g) di adottare i provvedimenti disciplinari contro gli insegnanti e gli allievi, sentito il direttore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo