Regolamento

Art. 3

In vigore dal 1 dic 1899
La scuola, oltre alla istruzione elementare superiore, fornisce i seguenti insegnamenti: a) geometria; disegno geometrico e ornamentale; b) elementi di fisica, chimica e meccanica, applicate alle arti ed alle industrie; c) esercitazioni pratiche in due officine l'una d'ebanista intagliatore e l'altra di fabbro meccanico. Potranno inoltre essere aggiunti, con l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, quegli altri insegnamenti od esercitazioni pratiche che fossero ritenuti opportuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-3

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