Regolamento
Art. 5
In vigore dal 1 dic 1899
Il governo della scuola è affidato ad un consiglio direttivo composto di due delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio; di tre delegati della camera di commercio; d'un delegato del comune e d'un delegato della provincia di Cosenza, se questi due enti concorreranno in seguito al mantenimento della scuola.
Ne fa parte di diritto, con voto consultivo, il direttore della scuola, il quale ha l'ufficio di segretario del consiglio.
Il presidente è scelto dal consiglio nel suo seno.
I delegati si rinnovano ogni tre anni e sono rieleggibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-5