Regolamento

Art. 4

In vigore dal 1 dic 1899
Il corso della scuola si compie in quattro anni. L'anno scolastico ha principio il 15 ottobre e termina il 15 agosto successivo. È in facoltà del consiglio direttivo di far proseguire le esercitazioni pratiche nelle officine durante il periodo delle vacanze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-4

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