Regolamento

Art. 2

In vigore dal 1 dic 1899
Gli alunni pagheranno un'annua tassa di ammissione di lire 10 nelle mani dell'economo, il quale le versa tosto all'istituto di credito che fa il servizio di cassa della scuola. Tale istituto sarà quello stesso che è incaricato del servizio di cassa della camera di commercio. La tassa sarà pagata in due rate eguali, la prima il 15 ottobre e la seconda il 15 aprile. Trascorse queste epoche, l'alunno che non avrà soddisfatto al predetto pagamento, non sarà più ammesso a frequentare la scuola. Dal pagamento della tassa sono dispensati gli alunni dei quali sarà dimostrata la povertà assoluta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-2

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