Regolamento
Art. 4
4 / 20In vigore dal 1 dic 1899
Il corso della scuola si compie in quattro anni.
L'anno scolastico ha principio il 15 ottobre e termina il 15 agosto successivo.
È in facoltà del consiglio direttivo di far proseguire le esercitazioni pratiche nelle officine durante il periodo delle vacanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-4