Regolamento

Art. 11

In vigore dal 1 dic 1899
L'inventario sarà conservato dall'economo, il quale è responsabile della conservazione del materiale della scuola. Egli, a sua volta, terrà responsabili i singoli insegnanti, ai quali verrà fatta consegna degli attrezzi e del materiale destinato alle officine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-11

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