Regolamento
Art. 11
11 / 20In vigore dal 1 dic 1899
L'inventario sarà conservato dall'economo, il quale è responsabile della conservazione del materiale della scuola. Egli, a sua volta, terrà responsabili i singoli insegnanti, ai quali verrà fatta consegna degli attrezzi e del materiale destinato alle officine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-11