Regolamento
Art. 13
In vigore dal 1 dic 1899
Gli insegnanti della scuola sono nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio per concorso pubblico ovvero sulla proposta della camera di commercio. Nelle nomine avvenire sarà sentito anche il consiglio direttivo della scuola.
L'incarico della direzione è affidato ad uno dei due insegnanti delle materie di cui alle lettere a e b dell'° per un anno a titolo di esperimento, e non sarà reso definitivo che dopo l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-13