Art. 13
Regolamento

Art. 13

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In vigore dal 1 dic 1899
Gli insegnanti della scuola sono nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio per concorso pubblico ovvero sulla proposta della camera di commercio. Nelle nomine avvenire sarà sentito anche il consiglio direttivo della scuola. L'incarico della direzione è affidato ad uno dei due insegnanti delle materie di cui alle lettere a e b dell'° per un anno a titolo di esperimento, e non sarà reso definitivo che dopo l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-13