Regolamento

Art. 16

In vigore dal 1 dic 1899
La nomina dei capi officina, dell'economo e del bidello viene fatta dalla camera di commercio, sentito il consiglio direttivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo