Art. 16
Regolamento

Art. 16

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In vigore dal 1 dic 1899
La nomina dei capi officina, dell'economo e del bidello viene fatta dalla camera di commercio, sentito il consiglio direttivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-16