Regolamento
Art. 6
6 / 20In vigore dal 1 dic 1899
Spetta al consiglio direttivo, oltre alle attribuzioni di cui negli articoli seguenti:
a) di formare in ogni anno l'orario della scuola e di compilare i programmi d'insegnamento, i quali devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio;
b) di proporre alla camera di commercio, per essere sottoposte, col voto della medesima all'approvazione del Ministero suddetto, tutte quelle aggiunte o modificazioni al presente ordinamento che, colla pratica, potranno riconoscersi necessarie;
c) di determinare il tempo e la modalità degli esami e della premiazione;
d) di presentare, entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento della scuola, che sarà comunicata al Ministero ed alla camera di commercio;
e) di compilare i bilanci preventivo e consuntivo in tempo opportuno, e sottoporli all'esame della camera di commercio ed all'approvazione del Ministero;
f) di provvedere alle riscossioni ed alle spese, in conformità del bilancio approvato;
g) di adottare i provvedimenti disciplinari contro gli insegnanti e gli allievi, sentito il direttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-09-09;316#art-r-6