Statuto organico
Art. 7
In vigore dal 19 ott 1899
Il presidente della commissione amministrativa e di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
1° Presiedere e dirigere le adunanze;
2° Ordinare gli atti e provvedere per la convocazione della commissione;
3° Curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dalla commissione;
4° Curare la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;
5° Sorvegliare l'andamento degli affari, rappresentare in giudizio la commissione e stipulare in nome di essa i contratti dalla medesima deliberati;
6° Procedere alle verifiche ordinarie o straordinarie di cassa in presenza del cassiere;
7° Vigilare che il cassiere presenti puntualmente i conti ai termini di legge, promuovendo in caso di ritardo i provvedimenti necessari;
8° Prendere in caso di urgenza tutte le misure conservative, ancorchè di competenza della commissione amministrativa, salvo a darne conoscenza alla medesima nella prima seduta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-7