Statuto organico

Art. 7

In vigore dal 19 ott 1899
Il presidente della commissione amministrativa e di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: 1° Presiedere e dirigere le adunanze; 2° Ordinare gli atti e provvedere per la convocazione della commissione; 3° Curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dalla commissione; 4° Curare la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla; 5° Sorvegliare l'andamento degli affari, rappresentare in giudizio la commissione e stipulare in nome di essa i contratti dalla medesima deliberati; 6° Procedere alle verifiche ordinarie o straordinarie di cassa in presenza del cassiere; 7° Vigilare che il cassiere presenti puntualmente i conti ai termini di legge, promuovendo in caso di ritardo i provvedimenti necessari; 8° Prendere in caso di urgenza tutte le misure conservative, ancorchè di competenza della commissione amministrativa, salvo a darne conoscenza alla medesima nella prima seduta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-7

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