Statuto organico
Art. 6
In vigore dal 19 ott 1899
La commissione amministrativa e di vigilanza potrà aggregarsi quanti notabili o persone competenti della materia giudicherà opportuno al buon andamento dell'istituto.
Di questi membri aggregati avranno voto virile soltanto tre, da designare nell'atto della nomina, e gli altri soltanto voto consultivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-6