Statuto organico

Art. 10

In vigore dal 19 ott 1899
Le sedute sono legali in prima convocazione se vi intervengono metà più uno dei suoi membri, ed in seconda convocazione quando sono presenti non meno di cinque. Però le deliberazioni riguardanti acquisti, o alienazioni di patrimonio immobiliare o mobiliare, non saranno valide se non votate da due terzi dei componenti effettivi la commissione amministrativa e di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-10

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Art. 10 Che approva il nuovo statuto organico dell'istituto agrario siciliano Valdisavoia. — Testo vigente | Portale Normativo