Statuto organico

Art. 5

In vigore dal 19 ott 1899
Qualora qualcuno degli insegnamenti citati nell'articolo precedente venisse affidato a più di un titolare, a componente la commissione amministrativa e di vigilanza dell'istituto resterà il professore che ne faceva già parte, e in mancanza di esso sarà chiamato quello del ramo più affine all'indole dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-5

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