Statuto organico
Art. 2
In vigore dal 19 ott 1899
L'istituto per il conseguimento dei suoi fini si gioverà delle entrate del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, giusta il relativo inventario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-2