Statuto organico

Art. 8

In vigore dal 19 ott 1899
In caso di assenza o d'impedimento il presidente è sostituito dal prefetto o dal sindaco della città, ed in mancanza di essi, dal membro più anziano di età della commissione amministrativa e di vigilanza, che sarà designato dalla commissione istessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-8

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Art. 8 Che approva il nuovo statuto organico dell'istituto agrario siciliano Valdisavoia. — Testo vigente | Portale Normativo