Statuto organico
Art. 8
In vigore dal 19 ott 1899
In caso di assenza o d'impedimento il presidente è sostituito dal prefetto o dal sindaco della città, ed in mancanza di essi, dal membro più anziano di età della commissione amministrativa e di vigilanza, che sarà designato dalla commissione istessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-8