Statuto organico
Art. 12
In vigore dal 19 ott 1899
È vietato ai membri della commissione amministrativa di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri e di loro congiunti, o affini sino al 4° grado; di prendere parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, di riscossione, di appalti, ecc. che si riferiscono ai beni da essa amministrati ed anche di assumere alcun insegnamento od incarico retribuito nell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-12