Statuto organico
Art. 41
In vigore dal 12 ott 1901
La prima nomina del personale tecnico e didattico di cui al comma 3° della pianta organica può essere definitiva, o fatta per un biennio secondo che sarà indicato nell'avviso di concorso.
Nel secondo caso compiuto il biennio con lode sarà deliberata la nomina definitiva.
Sarà concessa al personale dell'istituto, di cui alla pianta organica, la pensione secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-41