Statuto organico

Art. 42

In vigore dal 19 ott 1899
Sono attribuzioni dei singoli capo-tecnici: 1° dirigere le aziende ed i laboratori a cui sono preposti e curare la relativa contabilità; 2° cooperare alle ricerche sperimentali che s'intraprendono dallo istituto nell'interesse dell'agricoltura; 3° impartire ai giovani alunni addetti alla loro azienda o laboratorio le inerenti nozioni tecniche e pratiche; 4° tenere pubbliche conferenze presso la sede dell'istituto o in varii centri della provincia o della Sicilia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-42

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Art. 42 Che approva il nuovo statuto organico dell'istituto agrario siciliano Valdisavoia. — Testo vigente | Portale Normativo