Statuto organico
Art. 42
In vigore dal 19 ott 1899
Sono attribuzioni dei singoli capo-tecnici:
1° dirigere le aziende ed i laboratori a cui sono preposti e curare la relativa contabilità;
2° cooperare alle ricerche sperimentali che s'intraprendono dallo istituto nell'interesse dell'agricoltura;
3° impartire ai giovani alunni addetti alla loro azienda o laboratorio le inerenti nozioni tecniche e pratiche;
4° tenere pubbliche conferenze presso la sede dell'istituto o in varii centri della provincia o della Sicilia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-42