Statuto organico
Art. 38
In vigore dal 19 ott 1899
Il rettore del convitto ne ha la direzione e la responsabilità immediata.
Egli invigila costantemente gli alunni quando risiedono in convitto, interessandosi della loro condotta anche quando per ragioni di studio saranno soggetti ad altri insegnanti o maestri d'arte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-38