Statuto organico

Art. 38

In vigore dal 19 ott 1899
Il rettore del convitto ne ha la direzione e la responsabilità immediata. Egli invigila costantemente gli alunni quando risiedono in convitto, interessandosi della loro condotta anche quando per ragioni di studio saranno soggetti ad altri insegnanti o maestri d'arte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1899-08-25;273#art-so-38

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